Glossario

Nel caso alcuni dei termini che abbiamo utilizzato nel sito ti fossero poco chiari o avessi ancora dei dubbi, potrai cliccare sulle voci qui di fianco in modo da ottenere una spiegazione più dettagliata

  • ABF (Arbitro Bancario Finanziario)

    L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.E’ un sistema alternativo, più semplice, rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice anche perché non prevede la necessità di assistenza legale da parte di un avvocato.E’ un sistema “stragiudiziale” perché la risoluzione delle controversie avviene al di fuori del processo ordinario.L’ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d’Italia.Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Per maggiori informazioni consultare sito dell’ABF ( www.arbitrobancariofinanziario.it), dove sono pubblicate, tra l’altro, le decisioni dell’Arbitro, suddivise anche in base all’oggetto del ricorso, e le relazioni sull’attività dell’ABF.Il cliente può ricorrere all’ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all’intermediario. Se la decisione dell’ABF è ritenuta non soddisfacente, il cliente, l’intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice.
  • Agente in attività finanziaria (Intermediario del credito)

    E’ Agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli stessi possono svolgere esclusivamente l’attività appena indicata, nonché attività connesse o strumentali alla medesima (cfr. art. 128-quater, comma 1, del TUB). Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all’Agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (cfr. art. 128-quater, comma 4, del TUB). Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall’Agente in attività finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. I contratti che possono essere oggetto di conclusione e promozione da parte dell’Agente sono quelli relativi alla attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma per la cui individuazione si rimanda all’art. 3 del D.M. 17/2/2009, n. 29. La Circolare n. 3/12 OAM indica i “prodotti” e “servizi” per i quali gli Agenti in attività finanziaria possono ricevere il mandato da parte degli intermediari bancari e finanziari indicati dal primo comma dell’art. 128-quater del TUB. Per esercitare nei confronti del pubblico la professione di Agente in attività finanziaria è necessario ottenere l’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge Eurelia offre la gamma di prodotti propri e di terzi, su tutto il territorio nazionale attraverso una rete capillare di agenti in attività finanziaria.
  • Assegno bancario

    L’assegno bancario è un titolo di credito consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca, di pagare a terzi o a se stessi, (beneficiario) una somma indicata. Trattasi quindi uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro che permette ad un soggetto di ordinare, alla banca presso la quale detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.L’emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero se si possiede un conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca. La banca quindi consegna al correntista il libretto degli assegni (carnet). Nell’assegno devono essere indicati: - Il luogo di emissione. È un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. - Data di emissione. È un campo obbligatorio, se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l’assegno si dice post-datato, ma la post datazione è considerata illecito fiscale. - L’importo in cifre. Vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l’importo sia intero. - L’importo in lettere. In caso di discordanza fra l’importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l’importo in lettere. - Il beneficiario. È colui al quale viene pagato l’assegno. Se è lasciato in bianco si dice “al portatore” e chiunque ne venga in possesso lo può incassare. - La sottoscrizione dell’emittente. È la firma autografa che deve corrispondere a quella depositata in banca (specimen).
  • Assegno circolare

    L’assegno circolare è un titolo di credito emesso e firmato da una banca per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell’emissione. Le banche rilasciano gli assegni circolari, a coloro che ne fanno richiesta solo dietro versamento di una somma corrispondente oppure dietro utilizzo di fondi disponibili in deposito. L’assegno circolare viene quindi accettato da tutti come se fosse denaro contante. L’assegno circolare è composto dai seguenti elementi: La denominazione di assegno circolare La promessa incondizionata fatta dalla banca di pagare una certa somma Il nome della banca che emette l’assegno circolare La data e il luogo di emissione L’importo scritto in cifre e lettere Il nome della persona a favore della quale è emesso (beneficiario) Un prestito con delega o una cessione del quinto possono essere erogati tramite assegno circolare? Sì, la Cessione del Quinto e il Prestito con delega prevedono come opzione di erogazione l’utilizzo di assegno circolare
  • Assicurazione

    Assicurazione: Garantisce l’operazione di finanziamento come richiesto dalla normativa vigente per i contratti di Cessione del Quinto, con una polizza assicurativa che copra il rischio della morte del cedente o rischio del credito (ad esempio per dimissioni o licenziamento). Il beneficiario, in caso di sinistro, è l’ente sovventore che incasserà il residuo importo del credito. Per il rischio impiego, nel caso di sinistro, l’assicurazione ha diritto di rivalsa nei confronti del cedente.
  • Assofin

    È l’Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare e rappresenta i principali operatori che operano nei comparti del credito al consumo e del finanziamento immobiliare. Le società associate Assofin operano nel mercato dei finanziamenti rispettandone i massimi livelli di trasparenza e chiarezza. Assofin si rivolge direttamente ai consumatori e alle famiglie pubblicando e offrendo la consultazione via web di informazioni ed aggiornamenti sui prodotti del credito al consumo e immobiliare (www.assofin.it).
  • ATC Amministrazione Terza Ceduta

    Amministrazione Terza Ceduta: Comunemente indicata come ATC è l’azienda privata, l’amministrazione pubblica o statale presso la quale lavora il richiedente del finanziamento (cedente). l’ATC interviene con la sottoscrizione della documentazione richiesta per l’istruzione della pratica e dovrà, in seguito, provvedere al versamento mensile delle quote relative al rimborso del prestito dopo la notifica del contratto.
  • Benestare

    Atto rilasciato dall’amministrazione terza ceduta, con il quale la stessa, preso atto della avvenuta notifica della cessione del quinto, dichiara di impegnarsi ad effettuare la trattenuta mensile sullo stipendio del proprio dipendente o sulla pensione.
  • Busta Paga

    La busta paga è il prospetto che indica la somma che il lavoratore dipendente percepisce come compenso per un determinato periodo di lavoro. Non è altro che l’insieme dei rapporti del lavoratore con il datore di lavoro (la paga), con lo Stato (le imposte) e con gli enti previdenziali (per esempio le trattenute INPS). Il datore di lavoro ha l’obbligo di consegnare, insieme alla retribuzione, un prospetto di paga in cui devono essere indicati, oltre al periodo lavorativo in questione, tutti gli elementi che concorrono a determinare la retribuzione lorda e le detrazioni che portano alla paga netta. La busta deve essere firmata dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci, o in alternativa, può bastare la sigla o un timbro del medesimo datore. Le voci economiche di cui si compone la busta paga possono essere suddivise in quattro gruppi, e cioè: gli elementi fissi della retribuzione (paga base, scatti di anzianità, premi aziendali ecc.) la parte variabile (straordinari, indennità varie, assegni familiari ecc.) le trattenute fiscali le trattenute previdenziali Se sei un lavoratore dipendente bastano pochi documenti per effettuare una richiesta di prestito con Eurelia: visualizza l’elenco dei documenti necessari per effettuare una richiesta.
  • C.U.D.

    Il Cud (Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente) è un documento relativo ai redditi che ogni dipendente/pensionato ha percepito nell’anno precedente. Il modello va utilizzato per preparare la dichiarazione dei redditi, il modello Unico e il modello 730. Se sei un lavoratore dipendente o un pensionato e vuoi fare una richiesta di prestito con Eurelia: visualizza l’elenco dei documenti necessari per effettuare una richiesta. Il datore di lavoro (o ente pensionistico) rilascia il Cud in duplice copia: una per il dipendente e l’altra ad esempio per il Caf (o altro professionista abilitato) cui presentare il 730. Il Cud è diviso in quattro parti, la prima è dedicata ai dati del soggetto sostituto d’imposta che rilascia il modello, nella seconda (parte A) vengono inseriti i dati anagrafici del dipendente, nella terza (B) i dati fiscali e nella quarta (C) quelli previdenziali e assistenziali. Il modello Cud può essere utilizzato anche soltanto per effettuare la scelta per la destinazione dell’otto per mille, nel caso in cui non si debba presentare la dichiarazione dei redditi. Solitamente va rilasciato entro il mese di febbraio (salvo nuove indicazioni da parte della normativa fiscale). Se sei un pensionato e vuoi fare una richiesta di prestito Eurelia: visualizza l’elenco dei documenti necessari per effettuare una richiesta.
  • Certificato dimostrativo dello stipendio

    Documento compilato dal proprio datore di lavoro, che attesta l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e che riporta la data di assunzione, gli anni di anzianità lavorativa, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR maturato e le eventuali trattenute già in essere sullo stipendio per il rimborso di altri finanziamenti o di altri vincoli.
  • Cessione del quinto

    È un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un’unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio mensile o pensione. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sulla busta paga da parte del proprio datore di lavoro o dalla pensione dall’ente previdenziale che la versano direttamente al finanziatore. La Cessione del Quinto permette di ottenere in unica soluzione e con un dilazione di lungo periodo una somma che può essere utilizzata per qualsiasi acquisto. Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici/statali sia privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all’azienda presso cui il consumatore è impiegato) e da pensionati. I pensionati possono richiedere solo la cessione di un quinto, perché per loro esiste il limite di una sola trattenuta sulla pensione, che non può superare il quinto della somma mensile percepita. Il dipendente, invece, può chiedere un finanziamento di importo più alto cedendo un ulteriore quinto del proprio stipendio; in questo caso, oltre alla cessione del quinto, deve stipulare con il finanziatore anche il contratto di “delegazione di pagamento” Il datore di lavoro è tenuto ad aderire alla cessione del quinto mentre è libero di aderire o meno alla delegazione di pagamento. Per la cessione del quinto la legge richiede di stipulare una polizza assicurativa per coprire il rischio di morte ed eventualmente di perdita dell’impiego/rischio del credito del cedente. Chi richiede la cessione del quinto ha tutte le tutele e i diritti previsti dal credito ai consumatori qualunque sia l’importo del finanziamento (entro i 75.000€ di finanziato).
  • Codice etico

    Rappresenta una “Carta Costituzionale” dell’impresa, ovvero una carta dei diritti e doveri morali di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale. È un mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità etiche e sociali dei propri dipendenti, e spesso anche fornitori, a tutela di soggetti esterni chi direttamente o indirettamente vengono a contatti con la società.
  • Commissioni bancarie

    Voce di costo che alcuni istituti pongono a carico del cliente e che concorrono a determinare l’importo delle spese da rimborsare.
  • Comunicazioni periodiche

    Almeno una volta l’anno e comunque alla scadenza del contratto, il cliente deve ricevere una comunicazione chiara sull’andamento del rapporto contrattuale. Per l’apertura di credito in conto corrente vale l’estratto conto. La comunicazione deve essere fornita su carta o altro supporto durevole, quale un file o un’email, e deve indicare tutte le operazioni, anche se in modo sintetico
  • Conciliatore Bancario Finanziario

    Il Conciliatore Bancario Finanziario è una Associazione senza fini di lucro specializzata nelle controversie in materia bancaria finanziaria e societaria che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra un cliente e una banca o un intermediario finanziario. Mette a disposizione più tipi di servizi con l’obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura L’associazione è stata costituita nel 2005 e ad essa aderiscono 1150 Associati: le banche, alcune società finanziarie, Poste Italiane (per il servizio di BancoPosta), Afin, Assifact, Assilea, Assofin, Assosim, Federcasse e UFI. L’Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ed è iscritta nel relativo registro tenuto dalla Prefettura di Roma, al n. 865/2012. Lo scopo dell’Associazione è quello di fornire ai clienti delle banche e degli intermediari finanziari un servizio di risoluzione delle controversie rapido, efficace, ed economico, alternativo alla giustizia ordinaria. Il Conciliatore Bancario Finanziario vanta una consolidata specializzazione nella soluzione delle controversie in campo bancario, finanziario e societario, ed è l’unico ad offrire tre diverse vie per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra un cliente ed una banca o un intermediario finanziario: la Mediazione, l’Ombudsman – Giurì Bancario e l’Arbitrato. Le mediazioni e gli arbitrati si possono svolgere in molte Regioni d’Italia grazie alla presenza sul territorio dei mediatori e arbitri.
  • Credito finalizzato

    Concessione di somme per l’acquisto di beni di consumo individuati con precisione, come ad esempio: auto, mobili, elettrodomestici, ecc. Si tratta di finanziamenti generalmente erogati presso gli esercizi commerciali.
  • Debito residuo

    Porzione di un prestito che il debitore deve ancora versare al creditore.
  • Delega

    È l’atto con il quale una persona conferisce ad un terzo l’incarico a compiere un qualcosa in propria vece (esempio: il datore di lavoro viene delegato dal dipendente ad eseguire il pagamento di questi a favore della finanziaria). L’incarico deve venire accettato da colui al quale è stato conferito
  • Delegazione di pagamento

    La delegazione di pagamento o prestito delega è un finanziamento rivolto a lavoratori dipendenti statali, pubblici e privati che abbiano altri prestiti in corso. Tale forma di finanziamento infatti può essere affiancata alla cessione del quinto dello stipendio, permettendo al cliente di ottenere un finanziamento più alto. Come per la cessione del quinto, anche la delegazione di pagamento è un prestito non finalizzato.
  • Durata del finanziamento

    Il consumatore è tenuto a rimborsare alla banca o alla finanziaria gli importi delle rate alle scadenze e con le modalità concordate (es. bollettini postali, addebito sul conto corrente bancario, etc.) e indicate nel contratto di finanziamento. Solitamente le date di scadenza delle singole rate sono indicate in contratto e la banca o la finanziaria non invia ulteriori avvisi.
  • Erogazione

    Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o al rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l’importo concesso in prestito e con il quale si perfeziona il contratto di credito.
  • Estinzione anticipata

    Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro il pagamento di qualche onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli interessi e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può superare la percentuale prevista per legge. Per il credito al consumo la penale non può superare l’1% del capitale residuo.
  • Fideiussione

    Non essendo previsto, per il prestito personale, l’obbligo di presentazione di alcuna garanzia reale, per consentire l’erogazione di un prestito, alcune istituti di credito possono richiedere delle garanzie personali. Una delle garanzia solitamente richieste, è la fideiussione. In questo caso, l’ente creditore richiede che una terza persona faccia da garante per il soggetto a cui è concesso il prestito. Se il debitore non dovesse pagare le rate sarebbe il fideiussore a dover estinguere il debito. La stipula deve avvenire tra il creditore ed il fideiussore. Più è alta la somma chiesta in un prestito, maggiori saranno le probabilità che l’istituto creditore pretenda specifiche garanzie
  • Finanziamento

    è la concessione da parte di una società finanziaria (o banca) di una certa somma di denaro da restituire in seguito, entro termini ben precisi, con cadenze mensili e ad importi definiti rate. Chi emette il prestito viene definito creditore, mentre chi lo riceve è un debitore, in quanto avente un debito da saldare. Il rimborso avviene in comode rate che includono solitamente già il tasso di interesse che il cliente deve corrispondere. Il tasso che viene applicato al prestito può essere fisso o variabile e varia in base alla tipologia contrattuale o all’andamento del mercato finanziario. I tassi fissi non riservano alcuna sorpresa, in quanto indipendenti dal mercato, ma hanno per questo un valore leggermente più alto rispetto ai tassi variabili che per propria natura sono strettamente influenzati dalle variazioni dell’intero comparto economico-finanziario. Tipologie di finanziamenti Per venire incontro alle differenti esigenze del richiedente i prestiti sono spesso suddivisi in varie categorie, le più diffuse sono: prestiti personali (ossia prestiti non finalizzati all’acquisto di un determinato bene o servizio e privi di garanzie reali nei confronti della banca erogatrice), prestiti ai dipendenti o pensionati “Cessione del Quinto” (prestiti che prevedono come copertura, o garanzia, parte dello stipendio da lavoratore dipendente/pensionato).
  • Form

    Modulo da compilare, composto da vari campi, spesso contenuto in una pagina web.
  • Garanzia

    Valore presentato dal debitore al finanziatore a fronte della concessione di un prestito, su cui il creditore si può rivalere in caso di insolvenza. Le garanzie possono essere reali (es. pegno o ipoteca su un bene fisico, come una casa o macchina) o personali (es. la firma di un coobbligato, una fideiussione).
  • Interessi di Mora

    Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso. Gli interessi di mora sono solitamente dovuti anche se il ritardo non è imputabile ad una manchevolezza o ad una colpa del debitore.
  • Intermediario Finanziario

    Sono intermediari finanziari i soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 o nell’elenco speciale di cui all’ex art. 107 del TUB, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l’attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi. L’attività principale di questi soggetti, consiste nel concedere somme di denaro a qualsiasi persona che abbia un reddito dimostrabile: dipendenti, autonomi, liberi professionisti, pensionati, ecc., purché vi siano delle entrate dimostrabili che permettano di far fronte agli impegni assunti attraverso il pagamento di rate, il cui numero viene definito di comune accordo con il cliente stesso, ed esplicitato nel piano di ammortamento.
  • Istruttoria

    È la prima fase del procedimento di concessione del credito e si caratterizza per la raccolta e l’analisi della documentazione e modulistica necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, in caso di esito positivo, e della successiva erogazione del finanziamento personale.
  • Mediatore creditizio (Intermediario del credito)

    Soggetto la cui attività si concretizza nel mettere in relazione il cliente (richiedente) e la società finanziaria (ente erogatore), attraverso un’efficace attività di consulenza. Esso non è legato a nessuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza. Ad esso è inoltre vietato effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. La sua attività è regolamentata dall’iscrizione in un apposito Elenco tenuto dall’OAM previo il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
  • Monitorata

    Assofin mette a disposizione di tutti i cittadini uno strumento gratuito e di facile fruibilità che fornisce informazioni trasparenti e scientificamente valide affinché possano adeguatamente riflettere sulla propria situazione finanziaria prima di affrontare un finanziamento. Un servizio particolarmente utile in una fase economicamente e socialmente delicata per le famiglie come quella attuale. Da un progetto promosso da Assofin e condotto nell’ambito del Dottorato in Banca e Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata, è nata Monitorata, il primo strumento indipendente da qualsiasi finalità commerciale che fornisce gli elementi necessari a conoscere, monitorare e valutare la propria capacità di credito attraverso un’autovalutazione del profilo finanziario e aiuta a capire se la rata del finanziamento che si sta valutando di acquisire è in linea con la propria situazione. Uno strumento che aiuta i consumatori a considerare il credito una risorsa e non un’incognita.
  • Netto ricavo

    Importo erogato a titolo di finanziamento.
  • OAM - Organismo degli Agenti e dei Mediatori

    L’OAM verifica i requisiti degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e ne cura l’iscrizione negli elenchi ufficiali richiesti dalla legge. Per saperne di più e consultare gli elenchi: www.organismo-am.it
  • Piano di ammortamento

    È un programma che dettaglia le rate previste per l’estinzione di un debito e contiene il corretto importo di ciascuna rata suddiviso in quota capitale e quota interessi. Viene redatto solitamente dal creditore, come nel caso più noto delle banche erogatrici di mutui immobiliari o di finanziamenti personali, o nel pagamento di un debito già maturato, nella restituzione di un prestito, e comunque nelle attività di finanziamento in genere. Il piano di ammortamento è un documento contenente dati assai simili nella sostanza, ma a seconda del tipo di contratto in forme a volte diverse, che però indicano sempre nel dettaglio i futuri pagamenti che il debitore effettuerà al creditore per onorare il debito corrente. Il piano di ammortamento più utilizzato è quello alla francese con pagamenti rateali sempre costanti
  • Prestito personale

    Il prestito personale fa parte della categoria dei finanziamenti non finalizzati, poiché non direttamente riconducibili all’acquisto di un determinato bene o servizio. Si tratta sostanzialmente dell’erogazione di una somma di denaro, da parte di una banca o di un istituto specializzato, ad un tasso d’interesse solitamente fisso, che il debitore deve restituire secondo un piano rateale costante. Il prestito personale non prevede la fornitura di garanzie reali da parte del richiedente il prestito. È rivolto a quelle persone fisiche che hanno un bisogno di liquidità e vogliono interagire con un soggetto finanziario che soddisfi i loro fabbisogni in tempi rapidi e con procedure di erogazione del prestito chiare e trasparenti.
  • Quota capitale

    Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.
  • Quota cedibile

    Importo corrispondente al quinto dello stipendio, calcolato al netto delle ritenute, che può essere vincolato per cessione. La dichiarazione di quota cedibile è rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico.
  • Quota interessi

    Porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione degli interessi maturati sul capitale residuo
  • R.I.B.A.

    Ricevuta Bancaria Elettronica: forma di pagamento che permette ad un individuo di regolare il proprio debito con un altro soggetto presso uno sportello bancario. Il pagamento avviene tramite una ricevuta che viene emessa direttamente dalla banca e inviata al debitore, entro la scadenza indicata sulla ricevuta stessa.
  • Rata

    Versamento periodico da corrispondere all’ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.
  • Reddito

    Insieme delle entrate monetarie e in natura conseguite da un individuo o un’azienda in un certo periodo di tempo. In base alla fonte di provenienza è possibile distinguere tra reddito d’impresa, reddito da lavoro, reddito da capitale, ecc.
  • Secci

    Modulo Secci, detto anche IEBCC (Informazioni Europee di base sul credito ai Consumatori), Informativa precontrattuale o Documento Conforme. Si tratta di un documento, preparato secondo quanto disposto da Banca d’Italia in attuazione della Direttiva Europea sul Credito ai Consumatori in vigore dal 1° giugno 2011. Prima che il Cliente sia vincolato da un contratto, il Finanziatore fornisce tutte le informazioni necessarie per avere completa chiarezza delle condizioni economiche e caratteristiche principali del finanziamento proposto. Sintetizza le caratteristiche e le condizioni economiche riferite al prodotto da lei richiesto e prevede un esempio rappresentativo che evidenzia le modalità di calcolo del TAEG. Sostituisce il documento di sintesi ed il documento “Principali diritti del Cliente” ed in parte anche il foglio informativo. All’interno del modulo IEBCC si trova un esempio in cui si evidenziano al cliente le modalità di calcolo del TAEG e tutti i costi che sono inclusi: viene preso a riferimento un importo standard, che può essere diverso da quello richiesto dal cliente. Le modalità di calcolo sono le stesse applicate alla sua richiesta. I suoi costi dettagliati sono invece riportati nella seconda pagina del documento IEBCC, nel capitolo “Costi derivanti dal Contratto di Credito”.
  • SEPA (ADDEBITO DIRETTO)

    Forma di pagamento che permette ad un individuo di regolare il proprio debito con un altro soggetto attraverso l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario. L’addebito deve essere preautorizzato e avviene in modo automatico.
  • SIC – Sistema di Informazioni Creditizie

    I SIC sono banche dati private che raccolgono informazioni sul accesso al credito dei cittadini e sul andamento dei rapporti di credito. Banche e società finanziarie consultano i SIC prima di concedere un finanziamento e li alimentano con le informazioni che raccolgono durante tutta la durata del contratto.
  • Intermediario Finanziario

    Sono intermediari finanziari i soggetti iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 o nell’elenco speciale di cui all’ex art. 107 del TUB, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale l’attività di concessione di finanziamenti, di assunzione di partecipazioni, di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 febbraio 2009, n.29 (G.U. del 3 aprile 2009 S.G. n.78). L’attività principale di questi soggetti, consiste nel concedere somme di denaro a qualsiasi persona che abbia un reddito dimostrabile: dipendenti, autonomi, liberi professionisti, pensionati, ecc., purché vi siano delle entrate dimostrabili che permettano di far fronte agli impegni assunti attraverso il pagamento di rate, il cui numero viene definito di comune accordo con il cliente stesso, ed esplicitato nel piano di ammortamento.
  • Spese di istruttoria

    Importo addebitato ai clienti dell’istituto finanziario che chiedono un prestito. Si tratta di spese connesse all’impostazione della pratica, allo studio dei documenti, alla ricerca di informazioni sul conto del richiedente e così via.
  • Stato di Famiglia

    Certificato rilasciato dall’Ufficio Anagrafe comunale riportante la composizione della famiglia anagrafica. In genere nello stato di famiglia vengono indicati tutti gli individui risultanti ad uno stesso indirizzo e nella medesima unità immobiliare. Per “famiglia anagrafica” si intende tutte le persone risultanti a uno stesso indirizzo e in una medesima unità immobiliare. In generale in certificato ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio ma è possibile prorogare i termini in alcuni casi particolari. E’ un documento che può essere autocertificato.
  • TAEG

    Tasso Annuo Effettivo Globale: indice del costo complessivo del finanziamento su base annua espresso in termini percentuali. Rappresenta il costo complessivo del credito per il cliente. Il criterio per il calcolo del TAEG è fissato dalla legge. Il TAEG permette di confrontare le offerte di finanziamento alternative, a patto che queste abbiano medesime caratteristiche in termini di importo e durata.
  • TAN

    Tasso Annuo Nominale: tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Nel calcolo del TAN non rientrano gli oneri accessori quali spese di istruttoria, bolli e costi vari.
  • TEG

    Tasso Effettivo Globale: indica il costo complessivo del finanziamento, determinato in base alla legge dell’usura e fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Il TEG del finanziamento, si confronta con il tasso soglia determinato partendo dal TEGM (tasso effettivo globale medio) ed incrementato di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti, tenendo conto che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. Tale confronto è utile al fine di stabilire che la singola pratica non superi la soglia di usura. Il TEG (Tasso Effettivo Globale) non deve essere confuso con il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale), in quanto le basi di calcolo sono differenti.
  • TFR (Trattamento di Fine Rapporto)

    Il Tfr è la somma, maturata durante gli anni di lavoro, dovuta al lavoratore quando cessa il rapporto di lavoro subordinato
  • UFI

    L’Unione Finanziarie Italiane (UFI) è l’Associazione di categoria degli Intermediari Finanziari ed è priva di finalità di lucro. Nasce il 3 aprile 1993 da un’idea di quattordici intermediari finanziari non bancari e viene riconosciuta giuridicamente nel 2002. L’obiettivo originariamente prefisso era quello di tutelare gli interessi generali degli operatori del settore. Nel corso degli anni tuttavia, la base associativa si è ampliata arrivando oggi a ricomprendere anche tutti gli altri attori del comparto creditizio.
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